Pedofilia e pedopornografia

Inviato da rebus il Gio, 01/03/2007 - 15:42

Il 25 febbraio 2007 la rivista on-line Contro-Mano ha pubblicato un articolo per il quale sono stato intervistato in merito alla normativa penale vigente in materia di abusi sessuali su minori. Per rispondere alle pruriginose domande dell'intervistatrice ho dovuto vestire, con un po' di disagio, i panni del giurista, che certo non mi si addicono troppo. Tuttavia, considerato il taglio dell'articolo e soprattutto il target della testata, il risultato è quantomeno dignitoso. D'altra parte l'obiettivo non era riassumere la situazione ai giuristi, che la conoscono ben meglio, ma schematizzarla e renderla facilmente fruibile al pubblico. A quanto mi dice la Redazione, il risultato è stato raggiunto :-)

A voi la lettura:


Pedofilia, pedopornografia e la dura lex italiana

toto_pedofilia.jpgL'idea di un articolo che chiarisse le regolamentazioni giuridiche nei reati sui minori è nata nel momento in cui ci siamo resi conto della confusione che regna intorno ad un argomento così delicato. In realtà l’intervista potrebbe apparire come un insieme di banalità per i giuristi, ma non per le persone comuni che molto spesso sentono parlare di reati di pedofilia o pedopornografia in televisione, senza capire come esattamente siano regolamentate le due cose. Abbiamo chiesto di chiarirci la questione a Davide Gabrini, esperto di reati informatici, che ha lavorato per anni nel contrasto alla pedopornografia in Rete.

ControMano: C’è una grossa confusione, sia da parte dei media che delle persone comuni, per quanto riguarda i rapporti sessuali con minorenni.
Una persona adulta può avere rapporti con un/a minorenne e quali sono le restrizioni di legge in tal senso?

Davide Gabrini: La questione è senza dubbio delicata, ma per nostra fortuna in questo caso è disciplinata chiaramente. Anzitutto precisiamo che non esiste nel nostro ordinamento un “reato di pedofilia”: i gusti sessuali,le perversioni o le parafilie di una persona, per quanto ripugnanti, non sono di per sè punibili (a meno di non prevedere l’esistenza degli psicoreati di orwelliana memoria), ma sono ovviamente punibili le condotte eventualmente poste in essere.
Si fa dunque riferimento in questi casi ai reati di Violenza sessuale (art. 609 bis Codice Penale) e di Atti sessuali con minore (art. 609 quater), tenendo conto anche delle circostanze aggravanti previste dall’art. 609 ter. Il 609 quater dispone che sia punito con la stessa pena prevista per la violenza sessuale chiunque compia atti sessuali con una persona che non ha ancora compiuto gli anni quattordici. Il limite è innalzato a sedici nel caso in cui il colpevole abbia una qualche forma di “posizione di influenza” sul minore (per esempio un genitore, un tutore, un insegnante o anche solo un convivente), mentre è abbassato a tredici nel caso in cui la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni. E’ invece prevista un’aggravante specifica se il minore non ha compiuto i dieci anni.
Non deve quindi trarre in inganno il termine “minorenne” qui utilizzato: sebbene il termine possa facilmente essere inteso come “minore degli anni diciotto”, i limiti previsti dall’articolo non riguardano questa soglia di età , ma altre comunque più basse.
In definitiva, l’età del consenso sessuale si raggiunge normalmente al compimento del quattordicesimo anno di età. Pertanto non è punibile un adulto che avesse un rapporto sessuale con una persona consenziente che abbia compiuto tale età, sempre che non incorrano le circostanze particolari sopra descritte.

CM: Nell’ultimo periodo ci sono stati alcuni casi clamorosi di ragazzi che hanno girato tra loro dei video e sono stati indagati per diffusione di materiale pedopornografico come, ad esempio, il gruppo di ragazzi di Livorno. Come viene applicata in questi casi la legge, considerando che i ragazzi erano tutti cosenzienti?

DG: Non mi risulta siano stati indagati per diffusione (a quanto ne sappiamo, i video non sono mai stati diffusi), ma per il fatto di aver prodotto tale materiale, ovvero aver commesso un reato di Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), secondo il quale “Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico […] e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni […]”
A quanto riportato dagli organi di stampa, i ragazzi, tutti maggiori degli anni quattordici, hanno consenzientemente compiuto tra loro atti sessuali. E fin qui nulla da eccepire, almeno sul piano del diritto, ma purtroppo hanno avuto la malaugurata idea di riprendersi con i cellulari durante l’atto, e questo invece costituisce reato molto grave. In pratica assistiamo ad un paradosso giuridico in cui l’abusante (colui che produce il materiale “pedopornografico”) coincide con l’abusato (il soggetto della rappresentazione)! Dal momento che tutti hanno compiuto i quattordici anni, tutti sono ugualmente imputabili, e nonostante sia evidente che non abbiano fatto del male a nessuno, rischiano pene tutt’altro che leggere. Certo, essendo minorenni beneficeranno sicuramente di qualche “scappatoia” o di pene alternative, ma temo comunque che non se la stiano passando bene…

CM:La legge vieta i rapporti sessuali con minorenni da parte di parenti stretti?

DG: Oltre a quanto già detto commentando l’art. 609, giova ricordare l’esistenza del reato di Incesto (Art. 564 c.p.): “Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni […]”. Lo stesso articolo prevede inoltre che “se l’incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne”.

CM: Un altro grande punto interrogativo riguarda le sanzioni per coloro che detengono materiale pedopornografico. Quali sono le pene in questi casi rispetto a coloro che invece lo producono o abusano di un minore?

DG: Rileggendo gli articoli già citati, la situazione si può così schematizzare:
1) Produzione e commercio
Chiunque
- realizza esibizioni pornografiche utilizzando minori
- induce minori a partecipare ad esibizioni pornografiche
- produce materiale pornografico utilizzando minori
- fa commercio di tale materiale e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.
2) Divulgazione di materiale o informazioni
Chiunque
- distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pedopornografico
-distribuisce, divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
3) Offerta di materiale pedopornografico
Chiunque
- offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro1.549 a 5.164 euro.
4) Detenzione
Chiunque
- consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro.
Inoltre, in questi ultimi tre casi, la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .

CM:Come viene considerata la violenza sessuale di un minorenne nei confronti di un altro minorenne?

DG: Come per gli altri reati, se l’abusante ha compiuto i quattordici anni allora è imputabile, in questo caso di violenza sessuale, al pari di un maggiorenne, anche se ovviamente la competenza è del Tribunale dei Minori.

CM: E’ stato istituito il reato di pedopornografia virtuale: cosa significa e come viene sanzionato?

DG: Questo è divertente: l’art. 600-quater.1 (Pornografia virtuale) dice che le disposizioni che abbiamo discusso fin qui (articoli 600-ter e 600-quater) “si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo.” L’articolo prosegue anche nel fornire una definizione di immagini virtuali: “per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. In altre parole, è illegale produrre, commerciare, pubblicare, detenere ecc. immagini “fake” che ritraggano soggetti, pur se inesistenti, apparentemente minorenni. E’ buffo notare, in questo caso, come il bene giuridico tutelato sia sfuggevole: una simile norma non è posta a tutela del minore (la stessa definizione di immagine virtuale esclude un coinvolgimento reale di soggetti minorenni), ma forse tuttalpiù a tutela della morale o del buon costume…

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